Art. 19.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 5, commi 1, 2 e 4, svolge attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali al fine di realizzare prodotti erboristici preconfezionati senza autorizzazione del Ministero della salute o senza comunicare al Ministero della salute le modificazioni dei dati di cui al citato articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 774,69 euro.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione degli articoli 8 e 9,

 

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confeziona, detiene per vendere o vende prodotti erboristici che non riportano sulle confezioni le indicazioni elencate all'articolo 8 o che non rispettano le norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 516,46 euro e con la confisca e la distruzione del prodotto. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 10.
      3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 516,46 euro. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 17, effettua la pubblicità dei prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 309,87 euro a 7.746,85 euro e con la confisca e la distruzione del prodotto.